Reclami
Invio di un reclamo
Come previsto dalle disposizioni normative in materia, Credimi S.p.A. si è dotata di un Ufficio Reclami al quale rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la Società, ed avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui Credimi abbia gestito operazioni o servizi.
Il cliente può presentare un reclamo:
- via posta ordinaria o lettera raccomandata A/R:
Ufficio Reclami
Via Solferino, 36
20121 MILANO - via posta elettronica: reclami@credimi.com
- via PEC: credimi@legalmail.it
Credimi S.p.A. si impegna a fornire una risposta scritta entro 60 giorni.
Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Credimi S.p.A. aderisce all’Arbitro Bancario e Finanziario ("ABF") istituito presso la Banca d’Italia, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e al Conciliatore Bancario Finanziario, Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.
L’ABF è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono nascere tra i clienti, da una parte, e le banche e gli altri intermediari finanziari, dall’altra. Decide in tempirapidi ed è alla portata di tutti. L’ABF è un organismo indipendente ed imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia
Il cliente, in assenza di risposta entro i termini previsti o nel caso in cuil’esito del reclamo non venga giudicato soddisfacente, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:
1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Per informazioni di carattere generale sull’Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il modulo di ricorso, come presentare il ricorso) telefonare al numero verde 800196969. Puoi consulate la guida esplicativa qui.
Consultare il sito internet: www.arbitrobancariofinanziario.it
In caso di ricorso presso l’ABF, il cliente deve inviare a Credimi S.p.A. una copia del ricorso con raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (PEC). Se non lo ha fatto il cliente, lo fa la Segreteria tecnica che ha ricevuto il ricorso, per consentire l’avvio della procedura.
Credimi S.p.A. si impegna a fornire una risposta scritta entro 30 giorni.
2. Conciliatore Bancario Finanziario
Per sapere come rivolgersi al Conciliatore è possibile chiedere informazioni al personale di Credimi S.p.A. oppure:
Contattare direttamente il Conciliatore:
Conciliatore Bancario Finanziario
Via delle Botteghe Oscure, 54
00186 Roma
Telefono: 06674821
Fax: 0667482250
Email: associazione@conciliatorebancario.it
Consultare il sito internet: www.arbitrobancariofinanziario.it
Il cliente può rivolgersi al Conciliatore anche in assenza di preventivo reclamo a Credimi S.p.A.
Rendiconto sulla gestione dei reclami
Le disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 riguardanti la “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e successive modifiche ed integrazioni prevedono che annualmente venga redatto e reso pubblico un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami relativi al comparto delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
La gestione dei reclami è considerata da Credimi S.p.A. di grande rilievo, perché consente di recepire segnalazioni da parte della clientela in merito a eventuali criticità nell’erogazione dei servizi, con effetti positivi sulla mitigazione del rischio reputazionale e sul mantenimento di positive relazioni con la Clientela. Per le informazioni sulla modalità di trattazione dei reclami, clicca qui.
Anno | Reclami |
---|---|
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 8 |
2021 | 26 |
Definizione Reclamo - Nota 1
Banca d'Italia definisce quale Reclamo ogni contestazione scritta (es. lettera,fax, e-mail) di un comportamento anche omissivo dell’intermediario aquest’ultimo indirizzata da un Cliente (Disposizioni sulla trasparenza) e qualificacome Cliente “il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entratoin relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari efinanziari, compresi i servizi di pagamento. Per le operazioni di factoring, siconsidera Cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionarioabbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientranonella definizione di Cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività neisettori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi dipagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all'attivitàprofessionale” (“Disposizioni sul sistema di risoluzione stragiudiziale dellecontroversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" di Bancad’Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni).